Condizioni generali di compravendita per autoveicoli/motoveicoli BMW.

Art. 1. Oggetto

1.1. Le presenti condizioni generali non pregiudicano la validità e l’efficacia delle disposizioni di legge vigenti poste a tutela del consumatore (Codice del Consumo), tra cui le disposizioni del Codice del Consumo, Titolo III, Capo I, relativamente ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali, ove applicabili, e si applicano unicamente ai contratti di compravendita relativi ad autoveicoli o motoveicoli (d’ora innanzi, per brevità, anche solo “bene/i oggetto della compravendita” o, semplicemente, “bene/i”) per i quali BMW Italia abbia già pubblicato il proprio listino prezzi di vendita al pubblico.

1.2. Il contratto ha ad oggetto il trasferimento della proprietà dell’autoveicolo/motoveicolo nuovo regolarmente immatricolato descritto nel sopra riportato Modulo denominato “Proposta di Vendita di Autoveicolo/Motoveicolo nuovo per Consumatori e Professionisti”.Il Venditore si obbliga a consegnare all’Acquirente un veicolo conforme nel modello, negli allestimenti e nelle prestazioni a quello descritto nel contratto e nella documentazione commerciale illustrativa predisposta dalla Casa Costruttrice BMW AG, che costituisce parte integrante del contratto. Solo le modifiche dell’autoveicolo/motoveicolo apportate da BMW AG e finalizzate al miglioramento della qualità e sicurezza del prodotto, della riduzione dei consumi, alla salvaguardia dell’ambiente o al miglioramento delle prestazioni o abitabilità del bene non costituiscono inadempimento del Venditore anche se non comunicate all’Acquirente.

1.3. Quando le modifiche menzionate nel precedente paragrafo comportano una riduzione dell’equipaggiamento del bene consegnato rispetto a quello indicato dal contratto, il Venditore lo comunica all’Acquirente e pratica, se del caso, una riduzione proporzionale del prezzo del bene.

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Art. 2 Consegna

2.1. Appena il bene è pronto per la consegna il Venditore avvisa l’Acquirente che l’autoveicolo / motoveicolo è disponibile per l’immatricolazione (notifica all’Acquirente della disponibilità per l’immatricolazione e successiva consegna).

2.2. La consegna avviene presso il punto di vendita al pubblico del Venditore entro la data indicata nel contratto. Al termine di consegna si applica una tolleranza di 50 giorni; allo scadere di questo termine di tolleranza l’Acquirente è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni, fermo quanto previsto dall’art. 61 del Codice del Consumo, ove applicabile; il mancato rispetto dei termini di consegna e di tolleranza per cause di forza maggiore (quali, ad esempio, sommosse popolari, calamità naturali, restrizioni di licenze di importazione, sospensione/interruzione nei trasporti, interruzioni di lavoro o agitazioni sindacali che ritardino il processo di fabbricazione) o per cause imputabili all’Acquirente (quali ad esempio il ritardo dell’Acquirente nell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 6 delle presenti Condizioni generali di compravendita “Veicoli usati”), non costituisce inadempimento, anche per gli effetti dell’art. 1218 codice civile, secondo cui “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

2.3. L’Acquirente si obbliga a ritirare il bene oggetto della compravendita entro 7 giorni dall’avvenuta immatricolazione. Trascorso tale termine si applica al Venditore l’art. 1768 codice civile, secondo cui “il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia. Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore”. Se l’Acquirente non ritira la vettura entro questo periodo, il Venditore può far valere i diritti riconosciutigli per legge.

2.4. In caso di ritardata consegna del bene per cause di forza maggiore, il Venditore comunica per iscritto all’Acquirente le cause specifiche che hanno determinato il ritardo e indica in ogni caso il termine massimo ulteriore entro cui lo stesso sarà consegnato.

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Art. 3 Prezzi, caparre, pagamenti

3.1. Per “prezzo di vendita” si intende il prezzo di listino in vigore al momento della sottoscrizione del contratto, comprensivo dell’IVA, nonché delle spese di trasporto, immatricolazione e trascrizione al PRA, oltre alle imposte locali, esclusa l’IPT, rimanendo a carico dell’Acquirente la tassa di possesso dell’autoveicolo o del motoveicolo, l’assicurazione obbligatoria RCA ed eventuali aggravi di tributi esistenti o tributi intervenuti dopo la data della sottoscrizione del contratto. Il prezzo resta perciò invariato sino alla consegna del bene.

Gli allestimenti obbligatori introdotti dalla Casa Costruttrice dopo il contratto non sono a carico dell’Acquirente. Quando il bene oggetto della compravendita sia prodotto dalla Casa Costruttrice e consegnato all’Acquirente privo di uno o più accessori previsti dal contratto, il loro costo è dedotto dal prezzo convenuto.

3.2. Quando a parziale pagamento dell’autoveicolo o motoveicolo nuovo siano trasferiti al Venditore uno o più usati, il valore ad esso/i riconosciuto è definito secondo quanto indicato nel contratto (proposta di valutazione del veicolo usato da cedere in conto prezzo) e nel rispetto del successivo art. 6.

3.3. Al momento dell’accettazione della proposta di vendita, l’Acquirente accompagna la sottoscrizione dell’accettazione con il versamento della caparra confirmatoria in esso indicata, , che può ammontare sino a un massimo pari al 15% del prezzo totale, non produce frutti a favore dell’Acquirente ed è soggetta all’art. 1385 codice civile, secondo cui “se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”.

3.4. L’Acquirente dovrà provvedere al pagamento del saldo del prezzo entro 15 giorni dalla notifica all’Acquirente della disponibilità alla consegna del bene oggetto della compravendita e, comunque, prima della consegna dello stesso. Quando il pagamento non è effettuato entro questo termine, l’Acquirente è considerato inadempiente.

3.5. L’Acquirente versa il saldo del prezzo alla sede del Venditore per contanti nei limiti dei provvedimenti legislativi di volta in volta in vigore per tali tipi di pagamento. Quando il Venditore accetta in pagamento assegni (bancari o circolari) o bonifici bancari, il saldo si intende effettuato solo quando il Venditore riceve dalla banca comunicazione del loro buon esito. Quest’ultima regola vale anche per il versamento della caparra confirmatoria.

3.6.  Quando l’Acquirente presenta a BMW  Bank GmbH Succursale Italiana (di seguito “la Finanziaria”) una proposta di finanziamento totale o parziale del prezzo dell’autoveicolo/motoveicolo, il pagamento della quota di prezzo per cui la Finanziaria accetta di intervenire si intende avvenuto con l’accettazione della relativa proposta dell’Acquirente da parte della Finanziaria;  l’Acquirente è in ogni caso obbligato a versare integralmente al Venditore per contanti (o altri mezzi di pagamento come sopra indicati) l’eventuale quota residua di prezzo non finanziata dalla Finanziaria.Quando l’Acquirente presenta alla Finanziaria una proposta di stipula di contratto di leasing, quest’ultima, con l’accettazione della proposta, si impegna ad acquistare l’autoveicolo/motoveicolo in luogo dell’Acquirente. Quando l’Acquirente presenta ad Alphabet Italia Fleet Management S.p.A. (di seguito “Società di renting”) una proposta di renting, quest’ultima, con l’accettazione della proposta, si impegna ad acquistare l’autoveicolo/motoveicolo in luogo dell’Acquirente. In entrambi i casi, leasing e renting, permangono esclusivamente in capo alle Parti, Venditore e Acquirente, le pattuizioni tutte in materia di eventuale compravendita dell’autoveicolo/motoveicolo usato.

3.7. L’Acquirente è obbligato a far pervenire tempestivamente al Venditore i documenti necessari per l’immatricolazione dell’autoveicolo/motoveicolo.

3.8. Ricevuto il saldo integrale del prezzo dell’autoveicolo/motoveicolo, il Venditore provvede alla consegna del bene nei tempi tecnici necessari per l’espletamento delle relative pratiche; resta fermo quanto disposto dall’art. 2.2.

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Art.4 Condizioni di garanzia

4.1. Il Venditore garantisce l’assenza di vizi e difetti di conformità dal bene per la durata di due anni dalla sua consegna all’Acquirente, senza limiti di percorrenza.

4.2. In caso di regolare richiesta da parte dell’Acquirente di intervento in garanzia per vizi o difetti di conformità del bene compravenduto, il Venditore deve sostituire i pezzi difettosi, tenendo a proprio carico anche i costi della manodopera e dei materiali di consumo necessari per la sostituzione.Tutti i pezzi sostituiti con pezzi nuovi divengono automaticamente di proprietà del Concessionario o Officina Autorizzata che esegue la sostituzione in garanzia. Le riparazioni e le sostituzioni in garanzia devono essere eseguite entro tempi ragionevoli in modo da ridurre al massimo gli inconvenienti per l’Acquirente.La garanzia legale relativa ai pezzi sostituiti nel periodo di garanzia termina allo scadere della garanzia legale riconosciuta per legge al bene oggetto della compravendita.

4.3 Con riguardo ai soli autoveicoli, la Casa Costruttrice BMW AG riconosce una garanzia di 3 anni dalla consegna del bene con chilometraggio illimitato sulle parti verniciate di carrozzeria.

4.4 Con riguardo ai soli autoveicoli, la Casa Costruttrice BMW AG riconosce una garanzia di 12 anni dalla consegna del bene con chilometraggio illimitato per i difetti sull’autoveicolo riconducibili a corrosione, purché lo stesso sia stato sottoposto, con la dovuta periodicità, a interventi di verifica.

4.5 Con riguardo ai soli autoveicoli all’Acquirente sono altresì riconosciuti gli ulteriori diritti indicati della “Garanzia Convenzionale Best 4 BMW” allegata alle presenti condizioni e facente parte integrante del contratto di compravendita.

4.6 Fatto salvo quanto previsto dalle condizioni di garanzia allegate al contratto di compravendita, che prevalgono in caso di incompatibilità, anche parziale, con le presenti condizioni generali, l’Acquirente non ha diritto alla garanzia quando (o in caso di):

a) il vizio/difetto di conformità si è manifestato dopo due anni dalla consegna del bene;

b) l’Acquirente non ha denunziato al Venditore il vizio/difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta;

c) l’Acquirente ha utilizzato il bene o parti dello stesso in modo diverso dall’uso normale cui sono destinati, ad esempio in gare sportive;

d) l’Acquirente ha montato sul bene pezzi di ricambio di qualità non corrispondente ai Ricambi Originali BMW;

e) l’Acquirente non ha rispettato le prescrizioni tecniche (scadenze chilometriche e/o temporali, tipo e modalità dei controlli) riguardanti l’uso, la manutenzione e l’assistenza dell’autoveicolo/motoveicolo contenute nel libretto di uso e manutenzione in dotazione;

f) interventi e modifiche effettuati sul bene eseguiti in proprio dall’Acquirente o da terzi non appartenenti alla rete di Concessionari od Officine Autorizzate del Venditore, su incarico dell’Acquirente;

g) il vizio è imputabile alla negligenza di terzi come, ad esempio, rifornimento di carburante inquinato da acqua o altre impurità, rabbocco di lubrificante con prodotti di specifica non conformi alle prescrizioni della Casa Automobilistica;

h) il vizio è da ricondurre all’installazione nel veicolo di impianti After Market, ovvero di impianti che richiedono integrazioni con sottosistemi funzionali dell’autoveicolo (es. autoradio, impianti per l’alimentazione a gas/gpl, sistemi di antifurto), quando detta installazione non è stata preventivamente autorizzata per iscritto dal Venditore; 

i) si sono verificate una o più circostanze che comportano la decadenza dalla garanzia, previste dalle condizioni di garanzia allegate al contratto di compravendita.

4.7 Sono esclusi dalla garanzia i vizi, difetti e danni derivanti da eventi naturali o atmosferici.

4.8 Restano fermi e impregiudicati i diritti dell’Acquirente contemplati dagli art. 130 e segg. del Codice del Consumo, qualora l’Acquirente abbia concluso il contratto di compravendita in qualità di consumatore ai sensi dello stesso Codice del Consumo.

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Art. 5 Diritto di recesso in caso di vendita conclusa fuori dai locali commerciali

5.1 Per le vendite concluse fuori dai locali commerciali del Venditore, l’Acquirente che sia qualificabile come consumatore ai sensi del Codice del Consumo ha diritto di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e senza onere di specificarne il motivo, entro il termine di quattordici giorni dalla consegna del veicolo, ai termini e condizioni previsti nel Codice del Consumo. Nel caso che precede, il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni, ai sensi di quanto disposto dall’art. 57 del Codice del Consumo.Il recesso ora detto può essere esercitato esclusivamente con l’invio alla sede del Venditore di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. La comunicazione di recesso può essere inviata entro il termine ora detto anche tramite telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che detta comunicazione sia successivamente confermata dall’Acquirente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata entro il termine ora detto all’ufficio postale accettante.

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Art. 6 Veicoli usati

6.1. Quando è prevista la cessione di un veicolo usato (per brevità, anche solo “bene usato”) l’Acquirente fornisce prima della consegna del autoveicolo / motoveicolo nuovo e con congruo anticipo rispetto al termine concordato con il Venditore per la consegna dell’autoveicolo/motoveicolo oggetto del contratto di compravendita tutti i documenti necessari al trasferimento di proprietà di quello usato in conto prezzo, e sottoscrive gli atti ed i documenti necessari per il suo trasferimento. Il costo dei relativi atti è a carico dell’Acquirente. Quando il bene usato è intestato a o cointestato con persona diversa dall’Acquirente, questi dichiara e garantisce di avere ricevuto dall’intestatario prima del perfezionamento del contratto di compravendita un mandato sufficiente a legittimarlo a disporre del bene usato ed a fornire ogni attestazione necessaria ed opportuna relativa ad esso e, al più tardi al momento del perfezionamento della relativa compravendita, deve fornire idonea evidenza documentale della propria legittimazione ad agire.

6.2. L’Acquirente dichiara e garantisce inoltre che:

a) il bene usato è regolarmente collaudato, iscritto al PRA, fornito delle attestazioni positive relative alle revisioni periodiche ed al pagamento della tassa di proprietà;

b) il bene usato è libero da ipoteche, pegni, privilegi, vincoli o gravami di qualsiasi genere, anche fiscale;

c) la descrizione del bene usato e tutte le dichiarazioni ulteriori contenute nel modulo intitolato “Scheda valutazione autoveicolo/ motoveicolo usato” e sottoscritto dall’Acquirente sono interamente veritiere;

d) il bene usato non ha mai subito incidenti tali da modificarne le condizioni normali o comunque da pregiudicarne la sicurezza;

e) non vi sono circostanze non segnalate dall’Acquirente che possano incidere in modo rilevante sulla valutazione del bene usato.

6.3. Quando le dichiarazioni e garanzie ora dette non corrispondono a verità, il Venditore può rifiutare di acquistare e/o ritirare il bene usato in conto prezzo ed esigere quindi l’integrale pagamento del prezzo di vendita dell’autoveicolo/motoveicolo oggetto del contratto di compravendita o, a sua scelta, può esigere l’immediato adeguamento della situazione alle medesime dichiarazioni e garanzie.

6.4. Il bene usato deve essere depositato presso il Venditore prima o, al più tardi, al momento del ritiro da parte dell’Acquirente dell’autoveicolo/motoveicolo oggetto della compravendita.

6.5. Quando il Venditore consente all’Acquirente di trattenere il suo bene usato fino alla consegna dell’autoveicolo / motoveicolo nuovo, il Venditore si riserva di verificare che le condizioni dell’usato siano le medesime risultanti dalla “Scheda di valutazione autoveicolo / motoveicolo usato” compilata al momento della formalizzazione della proposta di vendita da parte del Venditore o le medesime accertate in sede di successiva valutazione dell’usato in conto permuta ai sensi dell’art. 7.3. In caso di peggioramento delle condizioni del bene usato non dovute alla normale usura, il valore concordato è ridotto proporzionalmente e l’Acquirente verserà immediatamente la differenza. Quando il peggioramento è di rilevante entità, il Venditore può non acquistare e/o non ritirare il bene usato ed esigere quindi il pagamento per intero del prezzo di vendita dell’autoveicolo / motoveicolo oggetto del contratto di compravendita.

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Art. 7 Perfezionamento dei contratti. Passaggio di proprietà e dei rischi

7.1. Il contratto di compravendita che non preveda né la cessione di un bene usato dall’Acquirente al Venditore, né l’intervento della Finanziaria o della Società di renting, così come il contratto di compravendita che prevede la cessione di un bene usato dall’Acquirente al venditore valutato contestualmente e ai termini della Proposta di vendita senza l’intervento della Finanziaria o della Società di renting, è concluso con l’accettazione da parte dell’Acquirente della Proposta di Vendita del Venditore.

7.2.  Il contratto di vendita che non preveda la cessione di un bene usato dall’Acquirente al Venditore, così come il contratto che prevede la cessione di un bene usato dall’Acquirente al venditore valutato contestualmente e ai termini della Proposta di vendita, ma preveda l’intervento della Finanziaria o della Società di renting, è concluso con l’accettazione da parte dell’Acquirente della Proposta di Vendita del Venditore, ma è sottoposto ad una condizione sospensiva costituita dall’accettazione, da parte della Finanziaria o della Società di renting, della rispettiva proposta di contratto indirizzata dall’Acquirente a tali Società. Il Venditore è obbligato a non porre all’incasso gli eventuali assegni rilasciati dall’Acquirente se non dopo il verificarsi della condizione sospensiva ora detta. La Finanziaria e la Società di renting effettuano i pagamenti al Venditore solo quando questi ha consegnato all’Acquirente il bene oggetto della compravendita ed inoltre ha consegnato la relativa fattura all’Acquirente, nel caso di finanziamento, o alla Finanziaria nel caso di leasing, o alla Società di renting nel caso di renting.

7.3  In caso di permuta di veicolo usato dell’Acquirente da valutare successivamente alla sottoscrizione del contratto di compravendita, a fronte della richiesta dell’Acquirente, il Venditore propone una valutazione stimata del bene usato, riservandosi il diritto di comunicare all’Acquirente la valutazione definitiva entro tre giorni, esclusi i giorni festivi, dalla data in cui il Venditore avrà l’effettiva e materiale disponibilità del veicolo usato oggetto della permuta, per poter effettuare l’attività di valutazione definitiva. L’Acquirente si obbliga a consegnare al Venditore il veicolo usato oggetto della permuta entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione del contratto di compravendita del veicolo nuovo (il “Termine di Consegna Usato”), decorsi i quali, in assenza di consegna del predetto veicolo usato, la proposta del Venditore di valutazione del veicolo usato oggetto della permuta cessa definitivamente di essere efficace, rimanendo quindi ferme le condizioni pattuite nel contratto di compravendita del veicolo nuovo unicamente con riferimento a detto ultimo veicolo, intendendosi dunque così pattuito quale prezzo del veicolo nuovo il prezzo indicato nella proposta contrattuale in assenza di veicolo da permutare. In caso di consegna da parte dell’Acquirente del veicolo usato oggetto di permuta entro il predetto Termine di Consegna Usato: (i) in mancanza di comunicazione da parte del Venditore della valutazione definitiva del veicolo usato dell’Acquirente entro il termine di tre giorni dall’effettiva e materiale disponibilità del veicolo usato da parte del Venditore (“Termine per l’accettazione della cessione in conto prezzo”), la proposta dell’Acquirente di cessione del veicolo usato dovrà intendersi accettata dal Venditore e il contratto di compravendita del veicolo usato dell’Acquirente si sarà perfezionato al prezzo indicato nella proposta contrattuale del veicolo nuovo trasmessa dal Venditore all’Acquirente. In tal caso, l’Acquirente potrà recedere dal presente contratto di compravendita, dandone comunicazione al Venditore entro e non oltre due giorni, esclusi i giorni festivi, successivi alla scadenza del Termine per l’accettazione della cessione in conto prezzo, con le forme di cui all’articolo 5.1 che precede, e il Venditore restituirà la caparra; (ii) in caso di comunicazione da parte del Venditore della valutazione definitiva del veicolo usato entro il predetto Termine per l’accettazione della cessione in conto prezzo, qualora l’Acquirente non accetti detta valutazione, egli avrà diritto di recedere dal presente contratto di compravendita entro e non oltre due giorni, esclusi i giorni festivi, successivi alla scadenza del Termine per l’accettazione della cessione in conto prezzo, con le forme di cui all’articolo 5.1 che precede, e il Venditore restituirà la caparra. Qualora il contratto di compravendita sia accompagnato da una richiesta di finanziamento o di leasing alla Finanziaria o di renting alla Società di renting, il contratto è comunque sottoposto alla condizione sospensiva prevista dal capoverso 7.2.

7.4 In caso di sottoscrizione del contratto di compravendita fuori dai locali commerciali da parte dell’Acquirente che sia consumatore ai sensi del Codice del Consumo, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 7.1 a 7.3 che precedono, per quanto rispettivamente, di volta in volta, rilevante. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art. 5 che precede.

7.5 Fermo quanto previsto ai paragrafi da 7.1 e a 7.4 che precedono, la proprietà dell’autoveicolo/motoveicolo, così come dell’eventuale autoveicolo/motoveicolo usato ceduto in conto prezzo, unitamente a tutti i rischi di perdita/perimento/danno, si trasferiscono solo con l’effettiva consegna dei veicoli rispettivamente all’Acquirente e al Venditore. Il veicolo nuovo acquistato dall’Acquirente sarà consegnato dal Venditore all’Acquirente solo a condizione che l’Acquirente abbia corrisposto preventivamente al Venditore medesimo il saldo prezzo del veicolo stesso.

 

 

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Art. 8 Miscellanea

8.1 Il Venditore e i suoi collaboratori autonomi o subordinati non hanno poteri di rappresentare né BMW AG, né BMW Italia S.p.A., né la Finanziaria, né la Società di renting.

8.2 Il contratto può essere modificato esclusivamente con patti scritti e sottoscritti da Acquirente e Venditore.

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Art. 9 Legge Applicabile. Foro competente

9.1 I contratti di compravendita di autoveicoli / motoveicoli fra il Venditore e l’Acquirente sono regolati e devono essere interpretati secondo le norme del diritto della Repubblica Italiana. Per ogni controversia dovesse sorgere tra Acquirente e Venditore in ordine alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione o alla risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro dell’Acquirente.

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Art. 10 Reclami – Risoluzione stragiudiziale delle controversie

10.1 L’Acquirente potrà presentare eventuali reclami a [Nome Concessionario], Via [•] [Luogo] – CAP [•], all’indirizzo di posta elettronica [•].

10.2 Ai sensi dell’art. 141-sexies, comma 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), il Venditore informa l’Acquirente che rivesta la qualifica di consumatore di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo, che, nel caso in cui egli abbia presentato un reclamo direttamente al Venditore, a seguito del quale non sia stato tuttavia possibile risolvere la controversia così insorta, il Venditore fornirà le informazioni in merito all’organismo o agli organismi di Alternative Dispute Resolution per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative ad obbligazioni derivanti da un contratto concluso in base alla presenti Condizioni Generali (cc.dd. organismi ADR, come indicati agli artt. 141-bis e ss. Codice del Consumo). Il Venditore informa inoltre l’Acquirente che rivesta la qualifica di consumatore di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo che è stata istituita una piattaforma europea per la risoluzione on-line delle controversie dei consumatori (c.d. piattaforma ODR). La piattaforma ODR è consultabile al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/consumers/odr/; attraverso la piattaforma ODR l’utente consumatore potrà consultare l’elenco degli organismi ADR, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una procedura di risoluzione on-line della controversia in cui sia coinvolto. Sono fatti salvi, in ogni caso, il diritto dell’utente consumatore di adire il giudice ordinario competente della controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali, qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale, nonché la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di promuovere una risoluzione extragiudiziale delle controversie relative ai rapporti di consumo mediante ricorso alle procedure di cui alla Parte V, Titolo II-bis del Codice del Consumo. L’Acquirente che risiede in uno stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, può, inoltre, accedere, per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione e interpretazione delle presenti Condizioni di vendita, al procedimento europeo istituito per le controversie di modesta entità, dal Regolamento (CE) n. 861/2007 del Consiglio, dell'11 luglio 2007, a condizione che il valore della controversia non ecceda, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, Euro 5.000,00. Il testo del regolamento è reperibile sul sito www.eur-lex.europa.eu.  

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Art. 11 Informativa

11.1 L’Acquirente dà espressamente atto di aver ricevuto da [Nome Concessionario] comunicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48 e/o 49 del Codice del Consumo, di tutti gli elementi ivi indicati, tra i quali, in particolare:

a) le caratteristiche principali del bene acquistato;

b) l'identità del professionista, l'indirizzo geografico in cui è stabilito: [Nome Concessionario], Via [•] [Luogo] – CAP [•];

c) il prezzo totale del bene acquistato comprensivo delle imposte, le spese aggiuntive di spedizione, consegna oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate all’Acquirente stesso;

d) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale si impegna a consegnare il bene e il trattamento dei reclami da parte di [Nome Concessionario];

e) l'esistenza della garanzia legale di conformità per il bene, l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali;

f) le condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso conformemente all'articolo 54, comma 1, del Codice del Consumo, nonché il modulo tipo di recesso, qualora la vendita sia conclusa fuori dai locali commerciali del Venditore;

g) la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso.

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